(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (p. I) n. 7 del 17 febbraio 2012) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana"; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la circolare del Presidente della Regione siciliana 9 ottobre 1964, n. 4520, recante disposizioni in ordine al "Procedimento per l'emanazione dei Regolamenti regionali"; Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali"; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui e' stato emanato il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"; Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali", ed in particolare l'art. 1, comma 1, della stessa in cui si e' statuito che "....con regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo"; Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione 13 ottobre 2011, prot. n. 31360 261/4/pos. coll. e coord. n. 2, formulato sullo schema di regolamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, n. 2088/11, espresso nell'Adunanza del 29 novembre 2011; Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, concernente "Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico" ed in particolare l'art. 6 della stessa, relativo alla "Adozione del regolamento di cui all'art. 1 della legge regionale n. 12/2011"; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 19 gennaio 2012; Su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Disposizioni generali 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2011, gli appalti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati nella Regione siciliana nel rispetto delle prescrizioni poste dal decreto legislativo n. 163/2006 ed in specie degli articoli 4 e 5 dello stesso, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento. 2. Tutte le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, salvo diversa previsione espressa, nei confronti della Regione siciliana e di tutti gli altri soggetti indicati all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011. 3. Fino alla piena attivazione del Dipartimento regionale tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 12/2011, le relative funzioni continuano ad essere svolte dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti, nonche', per le attuali attribuzioni dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Le funzioni e le attribuzioni del Dipartimento regionale tecnico verranno disciplinate mediante modifica ed integrazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, approvato con decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, fatte salve le attribuzioni affidate all'Ufficio speciale di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale n. 12/2011.